etica

"... Non vogliate negar l'esperienza di retro al sol, del mondo sanza gente. Considerate la vostra semenza fatti non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza". (Dante, Inferno canto XXVI, 116-120).


mercoledì 16 gennaio 2013

ETICA NELLE UNIONI: IDEOLOGIA DEL GENERE


“..In questo modo la famiglia, nella quale le diverse generazioni si incontrano e si aiutano vicendevolmente a raggiungere una saggezza umana più completa e ad armonizzare i diritti della persona con le altre esigenze della vita sociale, è veramente il fondamento della società. Tutti coloro che hanno influenza sulla società e sulle sue diverse categorie, quindi, devono collaborare efficacemente alla promozione del matrimonio e della famiglia; e le autorità civili dovranno considerare come un sacro dovere conoscere la loro vera natura, proteggerli e farli progredire, difendere la moralità pubblica e favorire la prosperità domestica. In particolare dovrà essere difeso il diritto dei genitori di generare la prole e di educarla in seno alla famiglia. Una provvida legislazione ed iniziative varie dovranno pure proteggere ed aiutare opportunamente coloro che sono purtroppo privi di una propria famiglia…” Gaudium et Spes" n. 52




Nell’attuale clima mediatico, sviluppatosi soprattutto dopo la sentenza 601, depositata dalla Cassazione, di affidamento del figlio alla madre convivente con una compagna omosessuale, appare difficile ubicarsi nei concetti che vorrei esprimere. Soprattutto perché non aspirerei a passare come promotore di ideologie politiche o fondamentalismi religiosi. Cercherò perciò di esprimere il mio pensiero in maniera lineare e comprensibile a tutti, anche perché ritengo assolutamente necessario fare chiarezza su un argomento che non sembra trovare pace in nessuna delle strutture sociali in cui  si manifesta. Comincerei perciò partendo da un tentativo di chiarificazione dei piani e dei concetti che interessano il nostro discorso al fine di permettere a ciascuno di formulare un proprio autonomo giudizio.  A tal fine occorre fare una netta distinzione tra ciò che nella realtà delle decisioni umane è discrezionale e ciò che non lo è, cosi come  discernere tra ciò che attiene al piano organizzativo e ciò che attiene al piano esistenziale. Ma andiamo per gradi. L’uomo come abbiamo sempre detto è creatura, vale a dire che non ha il potere di autodeterminarsi fisicamente, ma è il prodotto di una volontà che esula dalla propria. Infatti l’uomo nasce anche quando non lo si crederebbe e può non morire anche quando lo vorrebbe, inoltre nasce in un giorno che non è lui a stabilire e muore certamente in un momento che non è lui a scegliere. Detto ciò, si capisce immediatamente che il principio di creaturalità enunciato ci riporta alla realtà oggettiva della natura umana imposta dalla legge naturale. Per legge naturale si intende quell’insieme di regole che non è l’uomo a darsi, ma che deve accettare come dato di fatto perché non ha il potere di cambiarle. Per spiegarmi meglio posso fare l’esempio di ciò che ritengo soggetto alla legge naturale e cioè:  per ottenere un figlio c’è bisogno di una interazione tra i due sessi; se uno nasce di sesso maschile non lo si può classificare femminile; se c’è sterilità non ci può essere nascita, se uno nasce bianco non può essere nero e viceversa.  Ci sarebbero poi molti altri esempi, ma penso che quelli citati possano bastare. Ma l’uomo soggetto alla legge naturale non potendo far altro per affrancarsene, aggiunge a complemento o in alternativa anche la cosiddetta antropologia culturale, vale a dire l’uso intenso di pratiche miranti ad un cambiamento che possono indurre; un cambiamento, non certo nei caratteri fisici, ma senz’altro in quelli psicologici, antropologici e sociologici dell’individuo. Ecco allora che per comprendere a fondo la gravità dell’influenza culturale corre l’obbligo di sottoporsi ad una riflessione più approfondita concernente l’evoluzione dell’essere umano in quanto essere politico e sociale. Con un po’ di onestà intellettuale capiremo quindi che anche se questo influsso culturale risulta poderoso, non per questo ci si può permettere di derogare dal primo assunto riguardante la legge naturale.
Se questo discorso è chiaro si capirà anche che esistono due piani distinti e cioè il piano organizzativo di ordine giuridico, necessario al buon funzionamento della società ed il piano esistenziale d’ordine etico, necessario al raggiungimento del bene comune. Fatta questa distinzione possiamo allora procedere sicuri nel ragionamento, vale a dire cioè, che mentre tutto ciò che attiene al piano esistenziale risponde ad un principio etico che non può essere manipolato, ciò che invece attiene al piano organizzativo normato giuridicamente può essere soggettivamente o collettivamente strutturato.  Se questa mia interpretazione è stata chiara allora appare evidente che l’essere umano potrà agire discrezionalmente soltanto in quei punti in cui non va ad incidere o confliggere con la legge naturale, in quanto questa non è discrezionalmente gestibile e soprattutto crea situazioni di rigetto, a livello umano e psicologico, la cui gravità è impossibile da riconoscere prima che detto fenomeno si verifichi. Così andando ad esaminare la posizione sull’argomento delle coppie gay e sulla loro possibilità di unione più o meno lecita più o meno riconosciuta o riconoscibile, io ragionerei in questa maniera: sul piano organizzativo e del diritto nessuno può vivere in una società se la fattispecie delle azioni che compie non rientrano nel quadro della legalità, per contro quindi occorre che qualsiasi atto o situazione che deroghi  dalla “normalità” consuetudinaria, sia oggetto di una precisa normativa che salvaguardi sia i diritti soggettivi che gli interessi legittimi di chi pone in atto tale azione o situazione. Per le unioni gay sul piano organizzativo quindi ci si aspetta  che vengano normate fornendo a questi patti di solidarietà omosessuale, la salvaguardia di tutti i diritti propri dell’essere umano che ha scelto di vivere in maniera “diversa” il proprio status sociale. L’errore, politico, mediatico e culturale, voluto o no in senso strumentale,  è il voler continuare a parlare impropriamente di “matrimonio”, questo infatti può esserci soltanto tra persone di sesso diverso che si uniscono in base ad una legge naturale, sancita da una norma religiosa, o civile, per cui il matrimonio rende manifesto e pubblico il vincolo del nucleo familiare dandogli una connotazione consuetudinaria riconosciuta e protrattasi nella storia. Le unioni di fatto, non sono un matrimonio in quanto il vincolo è discrezionale e non manifesto. Le coppie di fatto quindi benché originate da una legge naturale mancano del vincolo manifesto, riconosciuto dalle diverse comunità degli uomini, in termini sociali. Allora occorre che, come per i matrimoni civili e religiosi, si elabori una norma che salvaguardi i diritti soggettivi, ma in maniera diversa da quelli sanciti dal vincolo pubblico e manifesto, non certo per volontà della società, ma per rispettare la libera scelta della singola coppia di fatto. Se poi qualcuno reclami alle unioni di fatto la stessa valenza di diritti delle unioni di diritto va chiaramente dimostrato che è una pretesa incomprensibile che qualora venisse accolta creerebbe una confusione enorme nella struttura sociale in quanto di fatto si annullerebbe il concetto di matrimonio, orientando al libero arbitrio qualsiasi unione, mancando in sostanza la necessità di impegnarsi in un legame manifesto e pubblico. Infatti che senso avrebbe contrarre matrimonio quando di fatto per avere gli stessi diritti non ce n’è bisogno essendo le coppie di fatto equiparate nei diritti? E per quali motivi si rimarrebbe coppie di fatto se ci fossero vincoli mirati alla salvaguardia dei diritti? Se è già tanto difficile oggi discernere tra diritti e doveri dei coniugi, quanto più lo sarà tra i compagni di una coppia di fatto? Sappiamo infatti che questa non vuole regole e pertanto si tiene fuori dai canoni dell’ordinamento. La società però ha bisogno di darsi un ordine organizzativo e quindi un ordinamento giuridico per la salvaguardia dei più deboli, ma sempre ricercando un ambito di chiarezza. La famiglia infatti ha bisogno di classificare componenti precisi che abbiano vincoli di sangue, ma anche vincoli normativi che li rendano consapevoli dell’importanza dell’unione. E questo, sia per quanto riguarda i coniugi che i figli, come gli ascendenti ed i discendenti. Certo anche nella coppia di fatto deve essere salvaguardato il diritto del minore, ma questo non può essere fatto senza incidere sulla realtà di “deroga volontaria” dei genitori. A questo punto, ampliando il discorso, ritengo sia chiaro il fatto che anche per le unioni gay debba esserci una norma che ne sancisca diritti e doveri, ma senza chiamarla “unione”, perché non di unione si tratta, ma di semplice accordo di convivenza solidale ancorché affettivo. Quindi anche per questo tipo di accordo, pur se basato su un affetto naturalmente umano che però non origina una unione in termini di legge naturale, deve essere individuato un impianto normativo che ne sanzioni i comportamenti sotto il profilo giuridico. Va da sé che il piano etico non può essere invocato, semplicemente perché inesistente, mancandone i presupposti. L’etica infatti è la conoscenza del bene e dell’azione possibile per riprodurlo. Ma sul piano giuridico nulla vieta pertanto che vengano salvaguardati alcuni importanti diritti che potremmo chiamare di “sopravvivenza” in maniera analoga a quelli sanciti da una unione coniugale per tutto ciò che concerne il reciproco sostentamento ed aiuto. Quindi io parlerei di accordi di solidarietà senza per questo indicarli come matrimonio o ancor peggio come unione familiare. Pertanto non è possibile, proprio per legge naturale che non contempla la generazione di prole, dare in adozione figli di altri, che oltre ad essere disastrati dovrebbero vivere in una realtà anomala: mentre tutti gli altri hanno un padre ed una madre, pur se adottivi, questi si trovano ad avere due padri o due madri in termini di senso comune e pertanto subire una forzata anomalia evolutiva. In tale contesto comunque non va confuso il fatto che uno dei due “compagni”, possa essere legittimo padre o legittima madre di un minore e di averne l’affidamento. La sentenza sopra citata a mio avviso non sosteneva quello che i giornali hanno “strillato”, ma più semplicemente hanno affidato alla madre il legittimo figlio. Che poi la madre avesse una relazione gay questo è un altro fatto. Per concludere direi che mentre sono da accettare ed incentivare gli “accordi di solidarietà” questi in futuro credo che saranno oggetto di sviluppo ulteriore proprio a causa dell’impossibilità di molti anziani di vivere da soli. Pertanto non ci saranno soltanto le convivenze gay, ma si creeranno convivenze plurime e solidali anche tra più persone di cui non si conoscono le tendenze e che quindi vanno normate nei diritti e nei doveri. Infine credo che sia inequivocabile e razionalmente condivisibile il no al “matrimonio gay” ed alla “famiglia gay” che una presa di coscienza da parte della nostra società deve saper pronunciare. Se così non fosse si rischierebbe di scadere in una promiscuità strutturale in cui se già adesso non si capisce, grazie al prestito d’utero, se tua madre è tua nonna o se tua zia è tua madre, come spiegheremo ad un bambino che  quella donna è tuo padre e che tua madre è quell’uomo? E quindi quale uguaglianza c’è tra lui ed un altro che vive in una famiglia in cui quella donna è tua madre e qull’uomo è tuo padre? Quale sarebbe la vera connotazione di famiglia? Quella naturale o quella culturale? E soprattutto quali turbe psicologiche solleverebbe nel bambino il sentirsi discriminato nella realtà naturale? Con ciò, va da sé che sia d’obbligo pertanto, anche il no alle adozioni quale conseguenza logica di tutto il discorso. 

Nessun commento:

Posta un commento