etica

"... Non vogliate negar l'esperienza di retro al sol, del mondo sanza gente. Considerate la vostra semenza fatti non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza". (Dante, Inferno canto XXVI, 116-120).


giovedì 20 settembre 2012

La volontà della Nazione. Il diritto dei popoli all’autodeterminazione


La riflessione che proponiamo appare particolarmente pertinente in relazione agli avvenimenti a cui stiamo assistendo, soprattutto sulla sponda-sud del Mediterraneo e che possono essere interpretati anche in questa prospettiva. Sembra, quindi, molto opportuno fermare l’attenzione sul fondamentale diritto dei popoli all’autodeterminazione, sulle sue origini storiche e sul suo autentico, complesso significato.
Alba Dini Martino

I popoli si rivoltano sovente contro i loro oppressori quando le istituzioni giuridiche non riconoscono loro la possibilità di esprimere la propria opinione e di darsi un sistema politico di propria scelta. L’Occidente ha trasformato progressivamente questa constatazione di fatto in un diritto, a partire dalla seconda metà del XVIII secolo. E dalla filosofia individualista, che fonda la legittimità del potere su un contratto stipulato fra governanti e governati, discendeva logicamente che, in alcune circostanze, questi ultimi potessero impugnarlo.
La Dichiarazione di indipendenza americana (1776) è senza dubbio il primo testo a fare riferimento a questo diritto, (sebbene il termine non fosse formulato), quando ricorda che i governanti detengono il loro potere sulla base del consenso dei governati e che questi hanno, di conseguenza, il diritto di cambiarli o di abolirne le rispettive istituzioni.
La Rivoluzione francese riprenderà l’idea della preminenza dei diritti dell’individuo sulle istituzioni e la diffonderà in Europa. Un decreto del 1792 (19 novembre) dichiara che la Convenzione “accordera fraternité et secours à tous les peuples qui voudront recouvrer la liberté”, (“accorderà fraternità e soccorso a tutti i popoli che vorranno riacquistare la libertà”). La Costituzione, che essa voterà nel 1793, spingerà tale logica fino a inscrivere in se stessa il dovere del popolo ad insorgere contro ogni governo che violi i suoi diritti e parlerà al riguardo del “plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs”, (“il più sacro dei diritti e il più indispensabile dei doveri”) (art.35). Tali sono i principi generali all’origine della dottrina del diritto all’autodeterminazione delle nazioni e del diritto dei popoli a disporre di se stessi.
La nazione è qui considerata come un soggetto di diritto capace di esprimere una sua volontà. Questa dottrina sarà invocata nelle guerre balcaniche contro l’Impero ottomano e il presidente Wilson la includerà nei 14 punti che formulerà per ristabilire la pace dopo la prima guerra mondiale (11 febbraio 1918).
Malgrado tali riferimenti, questo diritto non è stato consacrato dal patto della Società delle Nazioni; si dovrà attendere la seconda guerra mondiale per vederlo entrare nei documenti internazionali, (Carta atlantica, Dichiarazione di Yalta), prima di vederlo formulato chiaramente nella Carta delle Nazioni Unite (art.1 e 2). I Patti internazionali sui diritti dell’uomo (1964) estenderanno tale diritto da un ambito strettamente politico a quello della libera disposizione, da parte dei popoli, “de leurs richesses et de leurs ressources naturelles”, (“delle loro ricchezze e delle loro risorse naturali”), (art.1 e 2).
L’affermazione del diritto all’autodeterminazione dei popoli si manifesta, tuttavia, non priva di ambiguità. Per alcuni, essa costituisce l’enunciato di un principio a cui le diverse politiche devono ispirarsi; per altri, si tratta di un diritto effettivo e il non onorarlo in tutte le circostanze costituisce ingiustizia grave. I testi internazionali non hanno dissipato questa incertezza; infatti la Risoluzione 2625 (XXV), adottata in occasione del 15° anniversario della creazione delle Nazioni Unite, da una parte indica in dettaglio tutti i diritti dei popoli a determinare il proprio regime politico, come pure a disporre delle proprie ricchezze naturali, ma contiene, d’altra parte, una disposizione finale che non autorizza ad interpretare la risoluzione nel senso di portare attentato alla integrità territoriale o alla unità politica di Stati sovrani e indipendenti che agiscono secondo il diritto internazionale, mettendo così la sordina al diritto delle minoranze a compiere secessioni.
Il processo indicato, mostra la complessità della questione dell’autodeterminazione per tutti coloro che vogliano affrontarla in modo giusto ed equo; non stupisce, quindi, se il magistero ecclesiastico è intervenuto, a diverse riprese, a questo proposito, in particolare Giovanni Paolo II al Comitato contro l’apartheid (1974), alla Corte internazionale di giustizia (1988), davanti al Corpo diplomatico (1988), per il 50° anniversario dell’inizio della seconda guerra mondiale (1989), per il 25° anniversario della Dichiarazione del 1948 etc…
Si possono formulare, in conclusione, le seguenti osservazioni: 1) il diritto all’autodeterminazione dei popoli è apparso in circostanze storiche precise, nel momento in cui le popolazioni occidentali hanno fatto dell’individualismo, dell’autonomia della volontà e del riconoscimento della personalità morale ad alcuni raggruppamenti sociali, i principi fondamentali dell’ordine pubblico; diventava allora normale riconoscere, ad ogni popolazione che lo desiderasse, il diritto di disporre di se stessa; 2) l’applicazione del principio non procede senza difficoltà nel sistema occidentale stesso, poiché la nozione di “popolo” manca di precisione; 3) la generalizzazione della espressione nel linguaggio internazionale può condurre ad alcune incomprensioni, se l’ordine pubblico di uno Stato è fondato su una filosofia sociale che non fa del riconoscimento della personalità giuridica dei popoli il principio di una organizzazione giusta della società e, di conseguenza, non condivide la visione occidentale dei diritti dell’uomo; 4) malgrado tutte queste difficoltà, tale principio deve essere ritenuto come principio di riferimento nel diritto internazionale, poiché non appare possibile perseguire lo sviluppo materiale e spirituale dei popoli senza dare loro lo strumento per prendere in mano il proprio destino: ma ciò non è da non intendersi secondo una prospettiva individualista; 5) a questo scopo, i popoli devono porre le loro aspirazioni in relazione al bene comune dell’unità politica alla quale sono legati, come pure al bene generale di una regione e dell’umanità; questo punto diventa di particolare importanza nel momento in cui le migrazioni rompono l’unità culturale dei diversi paesi e in cui il diritto delle minoranze chiede di essere precisato; 6) i popoli devono imparare ad avere ben presente il fatto che ognuno di essi aspira ad “essere di più” (Paolo VI, Populorum progressio, 6), ma che non avendo tutti raggiunto lo stesso grado di sviluppo, e concependone in modo differente le diverse tappe, le relazioni pacifiche fra i popoli sono condizionate dalla ricerca di una mutua comprensione nel dialogo.

Padre Joseph Joblin, sj – (Cronache e Opinioni n. 6 pag.24 - Giugno 2011)

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